Il 7 Settembre 2018 due minori stranieri soli, accolti presso la Comunità Famigliare SPRAR per minori non accompagnati aperta dal Comune di Trezzano sul Naviglio in collaborazione con il Comune di Buccinasco, si sono recati con l’accompagnamento dell’educatore presso l’ufficio anagrafe di Buccinasco per chiedere la residenza, in quanto la loro dimora abituale è in detto Comune, presso la sede della Comunità. Dopo una prima “comunicazione dei motivi ostativi” all’accoglimento delle istanze, e l’invio delle osservazioni dell’Associazione Villa Amantea, in data 9 ottobre 2018 il responsabile del servizio anagrafe del Comune confermava il rigetto dell’istanza, sostenendo in particolare che essa non fosse accoglibile a causa della “mancata esibizione del passaporto o documento equipollente”: i minori non accompagnati infatti non dispongono del passaporto.

Lo stesso Primo Cittadino del Comune di Buccinasco riconosceva in privato come fosse in qualche modo contraddittorio da un lato accogliere i minori nella casa di proprietà del Comune di Buccinasco, e dall’altro respingere la richiesta di residenza: ma il Sindaco ha ritenuto di dover rispettare l’autonomia del dirigente dell’ufficio anagrafe, titolare del procedimento amministrativo. L’ente gestore è stato quindi costretto a rivolgersi allo Studio Legale di riferimento, per presentare ricorso in opposizione al Prefetto di Milano.

Questi, con decreto del 12 marzo 2019, mentre ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo ad uno dei due interessati, che nel frattempo aveva compiuto la maggiore età, con riguardo all’altro ha annullato il provvedimento di rigetto rinviando all’Ufficiale di anagrafe del Comune per gli adempimenti di competenza, e cioè per l’iscrizione all’anagrafe. Il Prefetto non ha condiviso le motivazioni del rigetto avanzate dal Comune, osservando fra l’altro che si tratta “dell’accoglienza di cittadini stranieri minori di 18 anni non accompagnati, cioè che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza”, e a cui viene rilasciato il permesso di soggiorno per minore età; e che in base alla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989 “al minorenne straniero che entra in Italia, anche in modo illegale, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione”, ed è “prioritario il diritto del fanciullo in tutte le decisioni che lo riguardano, di competenza di pubbliche istituzioni”.

L’Associazione si compiace per questo esplicito riconoscimento, da parte delle autorità italiane, di principi che, riguardando diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, non possono essere pretermessi né in sede di applicazione e interpretazione delle leggi vigenti, nè in sede di decisioni legislative del Parlamento e del Governo.


Le decisione del Prefetto di Milano, di cui all’allegato provvedimento di accoglimento del ricorso, è significativa perché riafferma un principio base del nostro ordinamento: e cioè che le leggi e i regolamenti debbono essere interpretati e applicati alla luce dei (e in conformità ai) principi costituzionali e internazionali.

Come ha riconosciuto il Prefetto, il fatto che il regolamento sull’anagrafe preveda che “Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento” non esclude affatto che lo straniero entrato in Italia, anche irregolarmente, titolare di un permesso di soggiorno per minori non accompagnati, abbia diritto, quando è accolto in una Comunità presso la quale risiede, di essere iscritto all’anagrafe dei residenti nel relativo Comune, così consentendogli di godere di tutti i diritti del cittadino.

Infatti l’iscrizione all’anagrafe non è una facoltà lasciata alla discrezione delle amministrazioni, ma un obbligo, e i Comuni non possono rifiutarla quando si tratti di persona comunque identificata, che effettivamente dimori abitualmente del Comune.

Nel caso del Comune di Buccinasco il Prefetto ha esplicitamente riconosciuto questo principio nel caso di stranieri in possesso di permesso di soggiorno per minori.

La questione non è identica a quella che si è posta a proposito dell’art. 13 del decreto legge cosiddetto “sicurezza” n. 113 del 2018, il quale stabilisce che il permesso di soggiorno per richiedenti asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”, trattandosi qui di un diverso tipo di permesso di soggiorno (per richiedenti asilo e non per minori). Ma anche a proposito dei richiedenti asilo si rende evidente la necessità di una interpretazione conforme alla Costituzione e alle norme internazionali: e dunque la norma del decreto dovrebbe essere interpretata, pur in contrasto con le dichiarate intenzioni del Governo, nel senso che l’iscrizione anagrafica non può essere negata a chi dimora abitualmente nel territorio del Comune: anche se per ottenerla non basterà più esibire il permesso di soggiorno ma occorrerà dimostrare con altri mezzi la dimora abituale.

Così la norma è stata interpretata in una recente decisione del Tribunale di Firenze: ma se non dovessero accogliere questa interpretazione, i giudici dovrebbero necessariamente sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, per violazione di diverse norme della Costituzione e di obblighi internazionali: come è stato già chiesto con vari ricorsi davanti a diversi Tribunali della Repubblica.

Don Gino Rigoldi
Il Presidente Onorario